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S.I.L.Po.L. Sindacato Italiano Lavoratori Polizia
Locale
REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 30-11-1987
Norme in materia di Polizia Locale
MODIFICATA CON
LEGGE REGIONALE N. 62 DEL 21-12-1994
INTEGRATA CON LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 16-12-1991
Il Consiglio
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Funzioni di Polizia locale
Le funzioni di Polizia locale sono esercitate dalle strutture organizzative
del servizio Polizia locale o dai competenti corpi o dal personale preposto
degli Enti locali territoriali, o dei Consorzi di essi, nelle materie loro
attribuite o delegate degli Enti medesimi.
Le medesime strutture od i corpi assicurano inoltre lo svolgimento dei
compiti d' istituto nelle materie di competenza regionale allorquando una
legge attribuisce loro la vigilanza e l' applicazione delle relative
sanzioni.
La materia della Polizia locale è disciplinata da leggi e regolamenti al fine
di assicurare l' esercizio delle relative funzioni e l' impiego del
personale.
ARTICOLO 2
Collaborazione tra Enti locali e Consorzi
La Regione Piemonte promuove le opportune forme associative tra i Comuni,
anche attraverso il loro consorziamento per i servizi di Polizia locale,
secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali
ritenuti ottimali dai Comuni interessati.
La costituzione dei consorzi è volontaria e, allorquando i consorzi medesimi
siano stati costituiti, la competenza funzionale è riservata per i rispettivi
territori agli organi dei singoli Enti consorziati.
Sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamità o disastri, o
di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne onde rinforzare
altri Corpi o Servizi di Polizia municipale.
Le missioni verranno effettuate previo accordi tra le Amministrazioni
interessate con espresso riferimento anche alla definizione dell' impiego
tecnico operativo degli agenti. Sono fatte salve le disposizioni dei
Regolamenti comunali del Servizio di Polizia municipale.
Vi è l' obbligo per le Amministrazioni interessate di dare comunicazione
degli accordi alle rispettive Prefetture.
ARTICOLO 3
Compiti dei servizi di Polizia locale
Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli
precedenti, limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche possedute,
ha il compito di:
- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale;
- vigilare sull' osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti
e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia locale
urbana e rurale;
- svolgere i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione
connessi ai compiti di istituto;
- vigilare sull' integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare nell' interesse della Amministrazione di appartenenza servizi d'
ordine, vigilanza e scorta;
- eseguire la notificazione degli atti e le relative incombenze dell' ufficio
giudiziario di conciliatura;
- prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati
infortuni.
Gli appartenenti ai servizi di cui sopra adempiono inoltre alle incombenze di
Polizia amministrativa previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonché da
quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.
ARTICOLO 4
Protezione Civile
In caso di calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale
assicura l' immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi
operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali.
La Giunta Regionale, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia,
impartirà specifiche direttive che devono essere attuate dal personale
dipendente dei singoli Enti interessati.
I competenti organi degli Enti locali territoriali sono tenuti a mantenere in
efficienza operativa i mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale e
assicurare l' aggiornamento professionale per gli operatori addetti.
ARTICOLO 5
Struttura dei servizi di Polizia locale
L' ordinamento e la struttura dei servizi di Polizia locale sono determinati
dagli Enti di appartenenza con regolamento, nei limiti posti dalla
legislazione vigente e nel rispetto delle indicazioni e parametri stabiliti
con legge regionale in relazione alla classe di appartenenza del Comune.
Nell' articolazione dell' ordinamento e della struttura si dovranno tenere
presenti:
- popolazione complessiva, sua densità insediativa, andamento demografico e
fluttuazioni;
- estensione della zona interessata, collegamenti logistici, e caratteri
urbanistici;
- sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessiva del traffico;
- sviluppo edilizio;
- tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- importanza turistica della località ;
- fasce di copertura dei servizi;
- suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro;
- altri criteri di carattere socio - economico, che risultino particolarmente
significativi nella specificità del territorio.
ARTICOLO 6
Dipendenza del servizio di Polizia locale
Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale od i corpi dei
Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l' esercizio delle funzioni dal
Sindaco o dall' Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e
gli ordini.
Allorquando il servizio è consorziato il personale, pur essendo inquadrato
nell' organico del Consorzio, esercita le proprie funzioni alle dipendenze
del competente organo dell' Amministrazione presso il quale è comandato.
Negli altri casi saranno i regolamenti comunali a determinare la dipendenza
gerarchica e funzionale.
Quando si renda necessario l' impiego degli operatori della Polizia locale in
concorso con quelli di altri Enti locali, o con le forze dell' ordine dello
Stato o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed
impartisce le necessarie direttive organizzative, attraverso la struttura gerarchica,
sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell' impiego,
compatibilmente con le altre esigenze locali.
In tal caso non resta modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli
operatori.
In conformità alle norme dei regolamenti organici di ciascun Ente il
personale assegnato al servizio può essere distaccato o comandato
temporaneamente a svolgere funzioni di Polizia locale sul territorio di un
Ente locale diverso da quello di appartenenza nell' ambito delle proprie
attribuzioni, dandone preventiva comunicazione al Prefetto competente per
territorio.
ARTICOLO 7
Sezioni territoriali di Polizia locale
Il servizio di Polizia locale può essere articolato in sezioni coincidenti
con il territorio delle circoscrizioni o in zone di perimetro inferiore.
L' assegnazione di personale e mezzi alle sezioni dovrà essere proporzionata
alle esigenze del territorio, con particolare riferimento agli elementi
elencati al precedente art. 5.
ARTICOLO 8
Doveri degli operatori della Polizia locale
I responsabili dei Servizi di Polizia locale hanno l' obbligo di assicurare
l' impiego ottimale degli operatori, il loro aggiornamento professionale e la
disciplina.
Gli addetti alle attività di Polizia locale sono tenuti, nei limiti del loro
stato giuridico e delle leggi ad eseguire le disposizioni impartite dai
superiori gerarchici in esecuzione degli indirizzi e delle direttive
formulate dai Capi delle Amministrazioni di appartenenza o di assegnazione,
in base all' ultimo comma dell' art. 6 della presente legge.
ARTICOLO 9
Professionalità degli operatori della Polizia locale
Agli agenti di Polizia locale dovrà essere garantita l'acquisizione, anche
attraverso i corsi di cui ai successivi artt. 13 e 14, di una sufficiente
professionalità volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- conoscenza di leggi, regolamenti, circolari, ecc.;
- autosufficienza operativa;
- capacità di intessere, con il cittadino un rapporto di reciproca fiducia
atta ad agevolare l' espletamento delle funzioni degli agenti di Polizia
locale.
ARTICOLO 10
Qualifiche giuridiche
Agli appartenenti ai servizi di Polizia locale si applicano le norme di cui
all' art. 5 della legge 7 marzo 1986, nº 65, per quanto attiene alle funzioni
ivi previste, nonché l' art. 273 della legge 3 marzo 1934, n. 383,
relativamente alla funzione di messo - comunale o provinciale e della legge 3
febbraio 1957, n. 16, relativamente a quella di messo di conciliazione.
ARTICOLO 11
Qualifiche funzionali e denominazione degli addetti alla Polizia locale
Per il personale addetto a funzioni di Polizia locale sono stabilite ai sensi
degli artt. 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle normative di
recepimento degli accordi sindacali ivi previsti specifiche figure
professionali, articolate eventualmente su diverse qualifiche funzionali in
relazione alla dimensione del servizio ed alle esigenze operative dell' Ente.
ARTICOLO 12
Assunzioni - Passaggi di qualifica
Le assunzioni degli operatori della Polizia locale avvengono in base alla
normativa presente nel contratto di lavoro vigente.
L' accesso alle qualifiche professionali superiori avviene previa
partecipazione ai vari corsi di formazione professionale, organizzati dalla
Regione o da altri organismi a ciò abilitati oltrechè in base alla capacità
professionale acquisita nell' esercizio delle funzioni.
Gli Enti locali, singoli o consorziati, sono tenuti a dare comunicazione alla
Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno del numero dei
partecipanti ai corsi del semestre successivo.
Gli Enti locali, singoli o consorziati, sentite le OOSS e nel rispetto delle
leggi di recepimento dei CCNL, stabiliscono nei propri regolamenti organici
le norme per l' accesso alle singole qualifiche, le attribuzioni, i doveri e
le responsabilità , nonché quanto altro si riferisce ai limiti di impiego.
ARTICOLO 13
Periodo di prova e corso di qualificazione per l' immissione in ruolo
Ai fini dell' immissione definitiva in ruolo il superamento degli esami
conclusivi dello specifico corso di formazione a ciò predisposto costituisce
titolo necessario per la valutazione del periodo di prova secondo la
normativa contenuta nel contratto di lavoro vigente.
Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con decreto del
Presidente della Giunta Regionale e costituite dal dirigente o da un
funzionario di qualifica non inferiore alla settima dell' Assessorato
regionale Polizia locale con funzione di Presidente, dal direttore tecnico
del corso, che provvederà anche alla verbalizzazione dei lavori della
Commissione, da due docenti del corso dei quali almeno uno Comandante di
Polizia municipale inquadrato in una qualifica non inferiore alla settima, di
un rappresentante dell' Amministrazione Comunale presso la quale è stato
effettuato il corso da designarsi tra i dirigenti o funzionari purché di
qualifica non inferiore alla settima, anche estranei all' Amministrazione
Comunale o docenti di materie giuridiche o liberi professionisti esperti,
tutti, nelle materie trattate nel corso.
ARTICOLO 14
Corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale
La Regione Piemonte, tenuto conto delle esigenze degli Enti locali,
direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce, per gli operatori
della Polizia locale, corsi di aggiornamento e, per coloro che sono
inquadrati in livelli funzionali superiori, corsi di specifica qualificazione
professionale.
Alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, a seguito dell' esame
finale verrà rilasciato apposito attestato che costituirà requisito
necessario per la valutazione ai fini dell' avanzamento e progressione nella
carriera.
La Commissione esaminatrice verrà costituita con le modalità dell' art. 13,
3o comma, della presente legge.
ARTICOLO 15
Requisiti per l' ammissione ai concorsi
Per l' ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti,
negli organici dei servizi di Polizia locale, sono richiesti i requisiti
previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti organici dei singoli Enti.
Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:
- possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non
inferiore alla cat. B;
- idoneità fisica accertata mediante visita medico - attitudinale da
svolgersi presso i centri di medicina legale della USSL competente per
territorio.
I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansione e di condizioni
di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.
ARTICOLO 16
Commissione tecnica per la Polizia locale
La Giunta Regionale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, con propria deliberazione nomina una Commissione tecnica per
la Polizia locale, composta da:
- l' Assessore regionale alla Polizia locale, che la presiede, o dal
responsabile del servizio competente;
- sei esperti in materia di Polizia locale, di cui tre scelti tra i comandanti
della Polizia municipale dei Comuni piemontesi;
- tre rappresentanti degli Enti locali, designati rispettivamente da ANCI,
UPI ed UNCEM;
- tre rappresentanti sindacali designati dalle OOSS maggiormente
rappresentative a livello regionale.
La Commissione ha il compito di:
- suggerire studi sui problemi relativi alla Polizia locale urbana e rurale;
- formulare proposte per la formazione, l' aggiornamento e l' approfondita
qualificazione professionale per gli addetti;
- promuovere la standardizzazione delle uniformi, dei gradi e delle
attrezzature ed il rinnovamento degli strumenti operativi;
- promuovere l' aggiornamento degli adempimenti procedurali della Polizia
locale;
- individuare opportune modalità per incontri, scambi con altre realtà
nazionali ed europee nell' ambito della Polizia locale.
Ai membri della Commissione esterni all' Amministrazione Regionale verrà
corrisposto, per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza dell'
importo previsto dalla LR 33/ 76.
La segreteria dei lavori della Commissione è svolta dai funzionari dei
competenti uffici regionali.
ARTICOLO 17
Uniformità delle attrezzature - Divise
Il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione tecnica di cui all'
art. 16 e sentite le rappresentanze degli Enti locali e le organizzazioni
maggiormente rappresentative degli operatori, definisce con apposita legge le
attrezzature ed i mezzi tecnici di cui i servizi di Polizia locale debbono
essere dotati; definisce il tipo, i colori ed il modello di tutti i capi
della divisa, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari.
La Giunta Regionale stabilirà i tempi e le norme di attuazione.
ARTICOLO 18
Inizio dei corsi
Il Presidente della Giunta con proprio decreto stabilisce l' inizio e la
durata dei corsi di formazione ai vari livelli.
ARTICOLO 19
Norma finanziaria
L' onere derivante dall' applicazione della presente legge è valutato per l'
anno 1987 in L. 150.000.000, cui si fa fronte mediante riduzione di pari
importo in termini di competenze e di cassa dello stanziamento del cap. 12800
dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' anno
finanziario 1987, e l' istituzione nello stato di previsione stesso di
apposito capitolo con la seguente denominazione: << Spese per lo
svolgimento delle funzioni in materia di Polizia locale >> e lo
stanziamento di L 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri relativi agli esercizi finanziari 1988 e successivi si provvederà
in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 20
Norme transitorie
Gli Enti locali dovranno provvedere entro il termine di 180 giorni dall'
entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri regolamenti alle
norme in essa contenute.
Le norme relative ai corsi per primo inquadramento previste dalla presente
legge non sono applicabili ai concorsi già banditi prima dell' entrata in
vigore della stessa.
ARTICOLO 21
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >>
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 novembre 1987
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REGIONE PIEMONTE
LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 16-12-1991
Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente
<< Norme in materia di Polizia locale >>
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Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Determinazione del contingente numerico del servizio di Polizia municipale
1. Fermi restando i criteri, di cui all' art. 5 della legge
regionale 30 novembre 1987, n. 58, la dotazione organica di ogni corpo o
servizio di Polizia municipale è stabilita in misura non inferiore ad 1
addetto ogni 1.000 abitanti.
2. Nel Comune capoluogo di Regione il rapporto è fissato in misura
non inferiore ad 1 addetto ogni 550 abitanti, mentre per i Comuni di classe
1A, 1B e 2A, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e
successive modificazioni, la dotazione organica è costituita in misura non
inferiore ad 1 addetto ogni 800 abitanti.
3. I parametri, di cui ai commi uno e due, si applicano anche in
caso di gestione del servizio in forma associata.
ARTICOLO 2
Personale stagionale
1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio i
Comuni possono procedere all' assunzione temporanea di personale in
conformità con la normativa vigente in materia.
2. I Comuni stabiliscono i periodi nei quali si può procedere all'
assunzione del personale stagionale.
ARTICOLO 3
Funzioni di studio in materia di Polizia locale
1. La Regione, al fine di promuovere il miglioramento dei servizi di
Polizia locale, svolge e favorisce iniziative specifiche, studi, ricerche,
convegni, seminari in materia.
ARTICOLO 4
Uniforme e segni distintivi
1. Le attività di Polizia municipale vengono svolte in uniforme.
2. L' uniforme degli addetti di Polizia municipale è stabilita,
dall' Allegato A della presente legge, sia nella dotazione che nel modello
e nel colore previsto per ciascuno capo.
3. Con provvedimento del comandante del corpo o del responsabile del
servizio per il personale può essere dispensato dall' indossare l'
uniforme, quando ne ricorrono motivi di impegno tecnico operativi.
4. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla
Polizia municipale in relazione alle funzioni svolte, sono stabiliti dall'
Allegato B della presente legge.
5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio
da apporre al copricapo.
6. Gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia municipale con
conoscenza di una o più lingue straniere, accertata previa prova orale d'
esame da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione d' esperti, portano
sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese, di cui
conoscono la lingua. Tale distintivo ha le dimensioni di cm. 4x1, 5.
7. E' vietato variare la foggia dell' uniforme, nonché l' uso di
elementi ornamentali, in modo da alterare l' assetto formale della stessa.
8. I comuni possono adottare divise di rappresentanza.
ARTICOLO 5
Mezzi operativi
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla Polizia
municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori
stabiliti nell' Allegato C della presente legge.
2. Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia municipale sono muniti
di sirena e monoblocco contenente altoparlante e dispositivo lampeggiante a
luce blu.
3. Nel caso di utilizzo di mezzi nautici, essi sono muniti di
sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura atta ad assicurare
una efficiente operatività .
ARTICOLO 6
Placca e tesserino di riconoscimento
1. Gli operatori della Polizia municipale sono dotati di placca e
tesserino personale di riconoscimento.
2. La placca di riconoscimento, che contiene la denominazione dell'
Ente di appartenenza ed il numero personale di matricola, ha le dimensioni
e la forma stabilita nell' Allegato D della presente legge.
3. La placca va applicata al petto, all' altezza del taschino
sinistro dell' uniforme.
4. Il tesserino plastificato di riconoscimento, del formato di cm.
10x6, contiene, oltre alla foto ed ai dati anagrafici, le seguenti
indicazioni:
1) la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria;
2) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di
Pubblica sicurezza;
3) il gruppo sanguigno;
4) il numero di matricola dell' arma in eventuale dotazione.
5. Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento sono quelle
stabilite nell' Allegato E della presente legge.
6. Il tesserino è portato sempre con sé dagli operatori, sia in
uniforme che in abito civile.
7. Il documento ha validità di cinque anni, salvo eventuali motivate
limitazioni, ed è restituito all' Amministrazione Comunale di appartenenza
all' atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa.
ARTICOLO 7
Variazioni alle uniformi, agli strumenti ed ai mezzi operativi
1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell' uniforme, dei
distintivi, dei gradi, nonché delle caratteristiche dei mezzi e degli
strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge, resesi
necessarie a causa di esigenze sopravvenute, sono approvate con legge
regionale, sentita l' apposita Commissione tecnica regionale, di cui all'
art. 16 della LR n. 58/ 87.
ARTICOLO 8
Servizio a cavallo
1. Per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici
e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di Polizia
municipale a cavallo, se tale forma di vigilanza risulta, in relazione all'
ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed adeguata.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa
fronte con le somme iscritte nei capp. 2391 e 2394 del bilancio di
previsione per l' anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le seguenti
denominazioni:
cap. 2391 - Contributi per lo svolgimento delle funzioni di Polizia locale(
LR n. 58/ 87);
OMISSIS
2. La spesa per gli anni finanziari successivi è determinata con
legge di approvazione dei relativi bilanci.
ARTICOLO 10
Norma transitoria
1. I Comuni adeguano, entro due anni dall' entrata in vigore della
presente legge, la foggia delle uniformi a quanto stabilito negli articoli
precedenti.
2. Per il distintivi di grado, la placca ed il tesserino di
riconoscimento l' adeguamento si compie entro un anno dall' entrata in
vigore della presente legge.
Allegato A - Uniformi - Capo di vestiario ed accessori
(omissis)
Allegato B - Segni distintivi del grado
(omissis)
Allegato C - Contrassegni ed accessori dei mezzi
di trasporto
(omissis)
Allegato D - Placca
(omissis)
Allegato E - Tessera di riconoscimento
(omissis)
Gli allegati A, B, C, D, E, sono stati allegati al testo di legge approvato
dal Consiglio il 16 luglio 1991 e non sono stati modificati nel nuovo
testo.
La presente
legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale >>
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 dicembre 1991
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