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S.I.L.Po.L. Sindacato Italiano Lavoratori Polizia
Locale
REGIONE VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 31-07-1989
Norme in materia di polizia locale e istituzione dell' ufficio regionale di
polizia locale.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Servizio di polizia locale)
1. I Comuni della Valle d' Aosta esercitano le funzioni di polizia
locale, urbana e rurale e le altre funzioni di polizia amministrativa loro
attribuite dalle vigenti leggi e quelle loro delegate, avvalendosi di un
apposito servizio di polizia locale.
2. I Comuni nei quali il servizio di polizia locale è espletato da
almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia locale.
ARTICOLO 2
(Consorzi fra Comuni)
1. La Regione favorisce, nel rispetto dei principi di economicità e di
efficienza, le iniziative dei Comuni soprattutto di quelli di piccole
dimensioni volte al esercitare in forma consortile le funzioni di polizia
locale.
2. Nell' organizzazione la forma di collaborazione prevista dal comma
precedente, la Regione, come pure i Comuni interessati, devono tener conto
delle ripartizione del territorio già esistenti e in particolare modo delle
Comunità Montane.
3. La costituzione dei Consorzi è volontaria e, allorquando questi
siano stati validamente costituiti, il personale di polizia locale è
inquadrato nell' organico del Consorzio ed esercita le proprie funzioni alle
dipendenze degli organi dei singoli Comuni consorziati nell' ambito del
territorio comunale cui sono assegnati, secondo le direttive del legale
rappresentante del Consorzio stesso.
ARTICOLO 3
(Collaborazione temporanea fra Comuni)
1. Per soddisfare esigenze di carattere temporaneo il personale di
polizia locale può essere comandato a svolgere funzioni presso un Comune
diverso da quello di appartenenza;
in tale caso opera alle dipendenze del Sindaco di tale Comune, mantenendo la
dipendenza dall' Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e
previdenziali.
2. La richiesta di collaborazione da parte del Comune interessato deve
essere rivolta, in primo luogo, al Comune più vicino e, successivamente, ai
Comuni progressivamente più lontani sentito il personale interessato.
3. I Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono
prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.
4. I comandi da Comune a Comune sono regolati dai vigenti contratti di
lavoro del personale degli Enti locali e sono oggetto di contrattazione
decentrata così come regolata dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 << legge
- quadro per il pubblico impiego >>.
ARTICOLO 4
(Funzioni del Sindaco)
1. Al servizio di polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da
lui delegato. Nell' esercizio di tale funzione il Sindaco, o il suo delegato,
impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività di servizio
e adotta, qualora necessari, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai
regolamenti.
ARTICOLO 5
(Comandante del Corpo di polizia locale)
1. Al Corpo di polizia locale, dove costituito, è preposto un Comandante.
2. Il Comandate del Corpo di Polizia locale è responsabile verso il
Sindaco dell' addestramento, della disciplina e dell' impiego tecnico -
operativo degli appartenenti al Corpo.
3. Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti ad eseguire
le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti
per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle
leggi.
ARTICOLO 6
(Compiti degli addetti al servizio di polizia locale)
1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro i limiti territoriali
dell' Ente di appartenenza o dei Comuni consorziati, provvedono a:
a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle
disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e sulle disposizioni
normative comunali con particolare riguardo alle norme concernenti: la
polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l' edilizia, il commercio
e i pubblici esercizi;
b) vigilare sull' integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
c) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale;
d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d' intesa
con le autorità competenti, nonché in casi di privati infortuni;
e) cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento dell'
ordine pubblico e della sicurezza pubblica con gli organi di polizia dello
Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche
operazioni, motivata richiesta dalle competenti Autorità , nonché cooperare
con gli organi della Regione e della Protezione Civile;
f) segnalare alle autorità competenti disfunzioni e carenze dei servizi
pubblici, con particolare riguardo a quelli prestati dai Comuni, nonché
eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità ;
g) prestare servizi d' onore, di vigilanza e di scorta.
ARTICOLO 7
(Qualifiche attribuite)
1. Il personale che svolge servizio di polizia locale nell' ambito del
territorio dell' Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni
riviste le qualifiche di:
a) agente o ufficiale di polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del codice
di procedura penale;
b) agente di pubblica sicurezza svolgendo funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza.
2. A tal fine il Presidente della Giunta regionale nell' esercizio
delle sue funzioni di Prefetto conferisce al suddetto personale, previo atto
di comunicazione da parte del Sindaco da considerarsi atto dovuto, la qualità
di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato il possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o di Polizia o destituito dai
pubblici uffici.
3. Il Presidente della Giunta sempre nell' esercizio delle funzioni di
Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di
pubblica sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei suddetti
requisiti.
4. Agli addetti al servizio di polizia locale viene attribuita la
qualifica di Pubblico ufficiale ai sensi dell' art. 357 del codice penale;
inoltre, per coloro che prestano servizio in Comuni o consorzi di Comuni con
popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, viene attribuita, di norma,
anche la qualifica di Messo comunale ai sensi dell' articolo 273 del Regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383 << testo unico della legge comunale e
provinciale >>, di Messo di conciliazione ai sensi della legge 3
febbraio 1957, n. 16, << disposizioni sul servizio e la denominazione
degli uscieri di conciliazione >> e di Autista per scuolabus.
ARTICOLO 8
(Regolamenti comunali)
1. I Comuni, singoli od associati, entro sei mesi dall' entrata in vigore
della presente legge devono adottare uno specifico regolamento di polizia
locale diretto a stabilire in particolare:
a) che le attività vengano svolte in uniforme e che possano essere svolte in
abito civile soltanto quando ciò sia strettamente necessario per l'
espletamento del servizio e venga espressamente autorizzato.
Per il personale femminile l' uso dell' abito civile deve venire consentito a
partire dal terzo mese di gravidanza;
b) che l' ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'
Ente di appartenenza o del Consorzio di cui all' art. 3 oppure quello del
Comune presso il quale il personale sia comandato od assegnato;
c) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi
particolari:
1) missioni esterne per soli fini di collegamento o di rappresentanza;
2) missioni esterne per fini di polizia, solo in casi di inseguimento per
accertata flagranza dell' illecito commesso nel territorio di appartenenza;
3) missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per
rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le
Amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al
Presidente della Giunta regionale, nell' esercizio delle funzioni di
Prefetto.
2. I regolamenti comunali recano norma svolte a promuovere e garantire
la pratica di attività sportive nonché la partecipazione a competizioni sia a
livello regionale che nazionale degli addetti al servizio di polizia locale.
3. I Comuni prima di adottare i regolamenti acquisiscono il parere del
Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 14.
ARTICOLO 9
(Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di
trasporto)
1. Il Consiglio regionale provvede, per mezzo del regolamento previsto al
successivo articolo 17, a determinare le caratteristiche generali delle
uniformi di servizio, dei simboli distintivi del grado e dei simboli
distintivi delle mostrine, degli stemmi e delle placche, nel rispetto del
divieto di assimilazione a quelle militari nonché i tempi massimi entro i quali
devono essere assegnate le uniformi.
2. Con lo stesso regolamento il Consiglio provvede a determinare anche
le caratteristiche, dei mezzi di trasporto.
ARTICOLO 10
(Struttura dei Corpi o Servizi di polizia locale)
1. Il servizio di polizia locale è espletato dal Corpo di polizia locale
o dal Servizio di polizia locale.
2. La composizione del Corpo di polizia locale è strutturata nel
seguente modo:
a) se il Corpo è composto da più di 20 unità si determina il seguente
organico secondo il seguente ordine gerarchico:
1) un Comandante - ufficiale superiore;
2) un Vice - comandante - ufficiale inferiore;
3) Ispettori - maresciallo (uno ogni 25 addetti o frazione di 25 superiore al
50%);
4) Coordinatori - brigadiere (uno ogni 5 agenti o frazione di 5 superiore al
50%);
5) Istruttori - appuntato;
6) Agenti di PL
b) se il Corpo è composto dalle 7 alle 20 unità si determina il seguente
ordine gerarchico:
1) un Comandante - ufficiale inferiore;
2) un Vice - comandante - brigadiere;
3) Istruttori - appuntato (uno ogni 5 agenti o frazione di 5 superiore al
50%);
4) Agenti di PL.
3. La composizione del Servizio di polizia locale è strutturata nel
seguente modo:
a) se il Servizio è composto dalle 3 alle 6 unità si determina il seguente
ordine gerarchico:
1) Un Istruttore - brigadiere;
2) Un Istruttore - appuntato;
3) Agenti di PL
b) se il Servizio è composto da due unità si determina il seguente ordine
gerarchico:
1) Un Istruttore - appuntato;
2) Un Agente di PL
c) se il Servizio è composto da una sola unità , questa ricopre la qualifica
di Agente di PL.
ARTICOLO 11
(Criteri per la determinazione della dotazione organica)
1. La dotazione organica dei Servizi o dei Corpi di polizia locale è
determinata dai regolamenti dei Comuni di appartenenza tenuti presenti i
seguenti elementi:
a) numero della popolazione residente e temporanea, sua densità insediativi;
b) estensione e distribuzione delle aree abitative, loro eventuale
suddivisione in zone, frazioni, quartieri o altro, collegamenti logistici e
caratteri urbanistici;
c) sviluppo edilizio;
d) dimensione del territorio servito;
e) densità e complessità del traffico;
f) sviluppo chilometrico delle strade e loro caratteristiche;
g) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
h) importanza turistica e capacità ricettiva della località ;
i) fasce orarie di copertura del servizio;
l) ogni altro elemento relativo alle caratteristiche socioeconomiche dell'
area interessata.
2. La dotazione della pianta organica non potrà comunque essere
inferiore ad una unità ogni 800 abitanti residenti o frazione di 800, ed a
una unità ogni 1.600 posti di ricettività turistica.
ARTICOLO 12
(Reclutamento del personale)
1. Il reclutamento del personale addetto al Servizio o al Corpo di
polizia locale avviene per pubblico concorso. A tal fine i regolamento
organici dei comuni devono prevedere:
a) le prove d' esame (scritte e orali);
b) l' obbligo di frequenza, per tutti i candidati che hanno superato le prove
d' esame, di un corso di formazione della durata di sei mesi da effettuarsi
presso la Scuola regionale di polizia locale prevista al successivo art. 13;
c) la valutazione accordata, nei concorsi per titoli ed esami:
1) al servizio prestato in altri Corpi di polizia locale, di polizia dello
Stato, dei vigili del fuoco e delle forze armate;
2) alle frequenza e superamento dei corsi di preparazione tenuti presso la
Scuola regionale di polizia locale;
3) alla conoscenza di lingue straniere.
2. Al termine del coeso di formazione di cui alla lett. b) del
precedente comma, viene rilasciato un certificato attestante il giudizio sul
candidato.
3. Il candidato, solo nel caso in cui abbia riportato un giudizio di
idoneità , verrà ammesso al servizio per il periodo di prova.
4. I requisiti per l' ammissione ai concorsi di agente, sottufficiale
ed ufficiale di polizia locale sono quelli previsti dalle leggi vigenti per
l' ammissione ai concorsi del personale degli Enti Locali, con prove per l'
accertamento della conoscenza della lingua francese.
5. E' richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida per i
veicoli di circolazione di categoria << B >>, << C >>
o << D >>.
6. L' ammissione ai concorsi è subordinata al superamento di una
visita medico attitudinale da effettuarsi nelle strutture dell' USL della
Valle d' Aosta.
ARTICOLO 13
(Scuola regionale di polizia locale)
1. La Regione, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente
legge, istituisce la Scuola regionale di polizia locale diretta a formare,
aggiornare e perfezionale il personale dei Servizi o dei Corpi di polizia
locale.
2. La Scuola regionale ha in particolar modo lo scopo di:
a) svolgere periodicamente corsi di aggiornamento professionale e di
specializzazione per gli addetti ai Servizi o ai Corpi di polizia locale;
b) qualificare professionalmente gli allievi che hanno superato le prove d'
esame;
c) promuovere ed organizzare appositi corsi, aperti a tutti gli interessati,
per la preparazione a concorsi di agente di polizia locale.
3. I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove attitudinali
dei corsi vengono determinate dal Consiglio regionale sentito il parere del
Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 14.
4. L' onere relativo al funzionamento della Scuola regionale di
polizia locale viene ripartito fra la Regione e i Comuni interessati, con
apposita convenzione, in relazione al numero degli addetti alla polizia
locale che ciascuna Ente invia ai corsi.
ARTICOLO 14
(Comitato Tecnico Consultivo)
1. Il Consiglio regionale entro 60 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, nomina, con delibera, un Comitato Tecnico Consultivo
regionale per la polizia locale.
2. Il Comitato svolge la propria attività consultiva oltre che nei
casi previsti dalla presente legge, ogniqualvolta la Regione o i Comuni
intendano adottare provvedimenti riguardanti la polizia locale.
ARTICOLO 15
(Composizione del Comitato Tecnico Consultivo)
1. Il Comitato di cui al precedente art. 14 è così composto:
a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che
le presiede;
b) il Comandante del Comune capoluogo;
c) tre esperti in materia di polizia locale;
d) il Direttore della Scuola regionale di polizia locale o un suo delegato;
e) tre rappresentanti dei Comuni designati dalle Associazioni dei Comuni;
f) tre rappresentanti dell' Associazione Valdostana degli operatori di
polizia locale;
g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale.
ARTICOLO 16
(Ufficio regionale di polizia locale)
1. la Regione entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, sentito il Comitato tecnico consultivo, istituisce, presso il Servizio
rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto,
di cui al comma 3 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, l' Ufficio
regionale di polizia locale, cui è preposto un impiegato con qualifica di
<< segretario>>
2. L' Ufficio regionale di cui al comma precedente ha lo scopo di
svolgere funzioni di informazione e di consulenza tecnico - giuridica a
favore degli operatori di polizia locale.
3. nella pianta organica dei posti assegnati alla Presidenza della
Giunta regionale è aggiunto un posto di << segretario >> (7°
livello - ruolo del personale amministrativo).
ARTICOLO 17
(Regolamento di esecuzione)
1. Il Consiglio regionale entro 90 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, predispone il regolamento di esecuzione diretto a
disciplinare, oltre a quanto disposto dal precedente art. 9:
a) le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi di cui
all' art. 2;
b) gli indirizzi per l' individuazione della dotazione tecnica dei servizi
inerenti, in particolare, ai veicoli per il pattugliamento, alla centrale
radio operativa, agli strumenti di rilevazione;
c) le disposizioni per il funzionamento dei Servizi o dei Corpi di polizia
locale;
d) ogni altra direttiva riguardante il reclutamento e la formazione del
personale di polizia locale.
2. Le modificazioni del regolamento di cui al precedente comma, sono
apportate sentito il parere del Comitato tecnico consultivo.
ARTICOLO 18
(Comunicazione dei regolamento comunali)
1. I regolamenti comunali previsti dalla presente legge e i loro
eventuali atti di modifica sono trasmessi al Governo per mezzo del Presidente
della Giunta regionale, a norma dell' art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, << Norme di attuazione dello
Statuto Speciale della Regione Valle d' Aosta... >>, dopo che essi sono
diventati esecutivi.
ARTICOLO 19
(Applicazione della legge agli altri enti locali)
1. Agli enti locali diversi dai comuni che svolgono, anche a mezzo di
appositi servizi, funzioni di polizia locale di cui sono titolari o che ad
essi sono delegate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
presente legge, intendendosi sostituiti ai Comuni ed ai loro organi l' ente
locale e gli organi corrispondenti.
2. Ove almeno tre di detti enti svolgano l' attività disciplinata
dalla presente legge, il Comitato di cui all' art. 14 è integrato da un loro
rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale tra le persone
indicate da ciascun ente.
ARTICOLO 20
(Disposizioni transitorie)
1. Fino a quando non sarà istituita la Scuola regionale di polizia locale
e non sarà applicato il procedimento di reclutamento del personale previsto
dall' art. 12, continueranno ad essere applicate le disposizioni normative
vigenti.
ARTICOLO 21
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono così
determinati e graveranno sui capitoli sottoindicati del bilancio di
previsione della Regione per l' esercizio 1989 e sui corrispondenti capitoli
dei futuri bilanci:
- per l' applicazione dell' art. 13 annue Lire 55.000.000 a gravare sul
capitolo di nuova istituzione n. 23990;
- per l' applicazione dell' art. 16 Lire 16.000.000 per l' anno 1989 e annue
Lire 32.000.000 a decorrere dal 1990 a gravare sui capitoli n. 20900 e n.
20910;
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:
- per l' anno 1989 mediante riduzione per Lire 71 milioni dello stanziamento
previsto al capitolo 50000 << Fondo globale per il finanziamento di
spese per l' adempimento di funzioni normali (Spese correnti) del bilancio di
previsione per l' esercizio finanziario 1989, a valere sull'accantonamento
iscritto all' allegato n. 8 al bilancio stesso relativo al rinnovo
contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la
produttività ;
su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di Lire 9.929
milioni;
- per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per Lire 174 milioni delle
risorse disponibili iscritte al programma 3- 2 << altri oneri non
ripartibili >> del bilancio pluriennale 1989/ 1991;
- per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno
iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
ARTICOLO 22
(Variazioni di bilancio)
OMISSIS
La presente
legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 31 luglio 1989
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